I Collegi provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50).
La norma affida ai Collegi una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che il Collegio è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.
In Italia i Collegi Ipasvi sono 103: i primi si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più “giovani” sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011.
L’organo di governo del Collegio è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.